CPT

Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Trento.

RLST

è una figura indispensabile
e obbligatoria per tutte le aziende prive di un/una rappresentante interno/a

affianca e aiuta le aziende ad essere sempre aggiornate sulle normative della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

è un servizio messo a disposizione da E.B.Ter. per tutti gli/le associati/e

Vedi moduli disponibili

Sandra Brolpasino

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

CHE COS’É IL/LA RLST ?

Il/La rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto/a o designato/a il/la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai/dalle rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’RLST rappresenta direttamente i/le lavoratori/lavoratrici nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008.

Il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che le modalità di elezione o designazione del/della RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In base all’Accordo Interconfederale del 28/02/2012 i/le Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali saranno designati/e dalle organizzazioni sindacali dei/delle lavoratori/lavoratrici o dall’EBTER anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008. Le organizzazioni sindacali dei/delle lavoratori/lavoratrici o l’EBTER ne daranno comunicazione alle aziende, ai/alle lavoratori/lavoratrici interessati/e e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.

COSA FA E QUALI SONO I COMPITI DEL/DELLA RLST?

• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
• è consultato/a sulla designazione del/della responsabile e degli/delle addetti/addette al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• è consultato/a in merito all’organizzazione della formazione;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• riceve una formazione adeguata
e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei/delle lavoratori/lavoratrici;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito/a;
• partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte il/la responsabile della azienda
dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal/dalla datore/datrice di lavoro o dai/dalle dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.